Art. 26
Dialogo sulla ripresa e la resilienza
In vigore dal 12 feb 2021
Dialogo sulla ripresa e la resilienza
1. Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire maggiore trasparenza e responsabilità, le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare ogni due mesi la Commissione a discutere le seguenti questioni:
a)
lo stato della ripresa, della resilienza e della capacità di aggiustamento nell'Unione, nonché le misure adottate a norma del presente regolamento;
b)
i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri;
c)
la valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri;
d)
le conclusioni principali della relazione di riesame di cui all', paragrafo 2;
e)
lo stato di conseguimento dei traguardi e degli obiettivi inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri;
f)
le procedure di pagamento, sospensione e risoluzione, comprese eventuali osservazioni presentate ed eventuali misure correttive adottate dagli Stati membri per garantire un conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi;
g)
qualsiasi altra informazione e documentazione pertinente fornita dalla Commissione alla commissione competente del Parlamento europeo in relazione all'attuazione del dispositivo.
2. Il Parlamento europeo può esprimere il proprio parere in risoluzioni sulle questioni di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione tiene conto di qualsiasi elemento derivante dalle opinioni espresse attraverso il dialogo sulla ripresa e la resilienza, comprese le risoluzioni del Parlamento europeo, se previste.
4. Il quadro di valutazione della ripresa e della resilienza di cui all' funge da base per il dialogo sulla ripresa e sulla resilienza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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