Art. 25
Trasparenza
In vigore dal 12 feb 2021
Trasparenza
1. La Commissione trasmette senza indebito ritardo, simultaneamente e alle stesse condizioni, al Parlamento europeo e al Consiglio i piani per la ripresa e la resilienza quali presentati ufficialmente dagli Stati membri e le proposte di decisioni di esecuzione del Consiglio di cui all', paragrafo1, rese pubbliche dalla Commissione.
2. Le informazioni trasmesse dalla Commissione al Consiglio o ai suoi organi preparatori nel quadro del presente regolamento o della sua attuazione sono simultaneamente messe a disposizione del Parlamento europeo, se necessario nel rispetto di disposizioni di riservatezza. Gli esiti pertinenti delle discussioni in seno agli organi preparatori del Consiglio sono condivisi con la commissione competente del Parlamento.
3. Lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di omettere informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici. In tal caso, la Commissione consulta il Parlamento europeo e il Consiglio per stabilire le modalità con cui le informazioni omesse possono essere messe a loro disposizione nel rispetto della riservatezza, in conformità delle norme applicabili.
4. La Commissione fornisce alla commissione competente del Parlamento europeo una panoramica delle sue conclusioni preliminari relative al conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri.
5. La commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione a fornire informazioni in merito allo stato di avanzamento della valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza nel contesto del dialogo sulla ripresa e la resilienza di cui all'.
Storico versioni
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