Art. 20 · Proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio

Art. 20

Proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio

In vigore dal 12 feb 2021
Proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio 1.   Su proposta della Commissione, il Consiglio approva, mediante decisione di esecuzione, la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza presentato dallo Stato membro a norma dell', paragrafo 1, ovvero, ove applicabile, del suo aggiornamento presentato a norma dell', paragrafo 2. 2.   Qualora la Commissione valuti positivamente il piano per la ripresa e la resilienza, la proposta della Commissione di decisione di esecuzione del Consiglio stabilisce le riforme e i progetti di investimento che dovranno essere attuati dallo Stato membro, compresi i traguardi e gli obiettivi e i contributi finanziari calcolati conformemente all'. 3.   Qualora lo Stato membro interessato richieda un sostegno sotto forma di prestito, la proposta della Commissione di decisione di esecuzione del Consiglio stabilisce inoltre l'importo del sostegno sotto forma di prestito di cui all', paragrafi 4 e 6, e le riforme e i progetti di investimento supplementari che lo Stato membro deve attuare avvalendosi di tale prestito, compresi i traguardi e gli obiettivi supplementari. 4.   Il contributo finanziario di cui al paragrafo 2 è determinato in base ai costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro interessato, valutato secondo i criteri di cui all', paragrafo 3. L'importo del contributo finanziario è stabilito come segue: a) se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all', paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è pari o superiore al contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all', il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo totale del contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'; b) se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all', paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è inferiore al contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all', il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza; c) se il piano per la ripresa e la resilienza non risponde in misura soddisfacente ai criteri di cui all', paragrafo 3, allo Stato membro interessato non è assegnato alcun contributo finanziario. 5.   La proposta della Commissione di cui al paragrafo 2 stabilisce inoltre: a) il contributo finanziario da erogare a rate successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dello Stato membro, dei pertinenti traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza; b) il contributo finanziario e, se del caso, l'importo del sostegno sotto forma di prestito da erogare in forma di prefinanziamento in conformità dell' successivamente all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza; c) la descrizione delle riforme e dei progetti di investimento e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza; d) il periodo, non oltre il 31 agosto 2026, entro cui devono essere completati i traguardi e gli obiettivi sia per i progetti di investimento che per le riforme; e) le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, comprese, se del caso, le misure necessarie per conformarsi all'; f) gli indicatori pertinenti relativi al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti; g) le modalità di pieno accesso da parte della Commissione ai pertinenti dati sottostanti; e h) se del caso, l'importo del prestito da erogare a rate e i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito. 6.   Le modalità e il calendario di sorveglianza e attuazione di cui al paragrafo 5, lettera e), gli indicatori pertinenti relativi al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi di cui al paragrafo 5, lettera f), le modalità di accesso da parte della Commissione ai dati sottostanti di cui al paragrafo 5, lettera g), e, se del caso, i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito di cui al paragrafo 5, lettera h), sono ulteriormente specificati in accordi operativi che devono essere conclusi dallo Stato membro interessato e dalla Commissione dopo l'adozione della decisione di cui al paragrafo 1. 7.   Il Consiglio adotta le decisioni di esecuzione di cui al paragrafo 1, di norma, entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione. 8.   Il Consiglio, su proposta della Commissione, modifica senza indebito ritardo la sua decisione di esecuzione adottata in conformità dell', paragrafo 1, per includervi il contributo finanziario massimo aggiornato, calcolato conformemente all', paragrafo 2.
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