Art. 2
Definizioni
In vigore dal 12 feb 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«fondi dell'Unione»: fondi coperti da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti («regolamento recante disposizioni comuni per gli anni dal 2021 al 2027»);
2)
«contributo finanziario»: sostegno finanziario non rimborsabile che può essere assegnato o che è stato assegnato agli Stati membri nell'ambito del dispositivo;
3)
«semestre europeo»: il processo definito all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (23);
4)
«traguardi e obiettivi»: le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, intendendo per «traguardi» i risultati qualitativi e per «obiettivi» i risultati quantitativi;
5)
«resilienza»: la capacità di affrontare gli shock economici, sociali e ambientali e/o i persistenti cambiamenti strutturali in modo equo, sostenibile e inclusivo; e
6)
«non arrecare un danno significativo»: non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell' del regolamento (UE) 2020/852.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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