Art. 11 · Contributo finanziario massimo

Art. 11

Contributo finanziario massimo

In vigore dal 12 feb 2021
Contributo finanziario massimo 1.   Per ciascuno Stato membro il contributo finanziario massimo è calcolato come segue: a) per il 70 % dell'importo di cui all', paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti, sulla base della popolazione, dell'inverso del PIL pro capite e del relativo tasso di disoccupazione di ciascuno Stato membro, secondo la metodologia riportata nell'allegato II; b) per il 30 % dell'importo di cui all', paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti, sulla base della popolazione, dell'inverso del PIL pro capite e, in pari proporzioni, della variazione del PIL reale nel 2020 e della variazione aggregata del PIL reale per il periodo 2020-2021, secondo la metodologia riportata nell'allegato III. La variazione del PIL reale per il 2020 e la variazione aggregata del PIL reale per il periodo 2020-2021 si basano sulle previsioni di autunno 2020 della Commissione. 2.   Il calcolo del contributo finanziario massimo ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è aggiornato entro il 30 giugno 2022 per ciascuno Stato membro sostituendo i dati delle previsioni economiche di autunno 2020 della Commissione con i risultati effettivi relativi alla variazione del PIL reale per il 2020 e alla variazione aggregata del PIL reale per il periodo 2020-2021.
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