Art. 9
Richiesta di sostegno tecnico
In vigore dal 10 feb 2021
Richiesta di sostegno tecnico
1. Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno tecnico nell’ambito dello strumento presentano una richiesta in tal senso alla Commissione, indicando le aree di intervento e le priorità rientranti nell’ambito di applicazione di cui all’ per i quali chiedono il sostegno. Tali richieste sono presentate entro il 31 ottobre, salvo diversa indicazione negli appositi inviti a presentare richieste supplementari di cui al paragrafo 4 del presente articolo. La Commissione può fornire orientamenti riguardo ai principali elementi da includere nella richiesta di sostegno tecnico.
2. Affinché le riforme perseguite dagli Stati membri godano di ampio sostegno e titolarità, gli Stati membri che desiderano ricevere il sostegno tecnico nell’ambito dello strumento possono consultare, se del caso, i pertinenti portatori di interessi prima di richiedere il sostegno tecnico, in conformità del diritto e delle prassi nazionali.
3. Gli Stati membri possono presentare una richiesta di sostegno tecnico nelle circostanze legate:
a)
all’attuazione delle riforme che gli Stati membri intraprendono di propria iniziativa e in conformità dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici indicati, rispettivamente, agli ;
b)
all’attuazione di riforme che favoriscano la crescita e rafforzino la resilienza nell’ambito dei processi di governance economica, in particolare delle raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo o di azioni legate all’attuazione del diritto dell’Unione;
c)
all’attuazione dei programmi di aggiustamento economico per gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria dall’Unione nell’ambito degli strumenti esistenti, in particolare a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) per gli Stati membri la cui moneta è l’euro e del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (16) per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro;
d)
alla preparazione, alla modifica e alla revisione di piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241 e alla relativa attuazione da parte degli Stati membri.
4. La Commissione organizza appositi inviti a presentare richieste supplementari in risposta all’emergere di specifiche esigenze degli Stati membri, come ad esempio per la presentazione di richieste connesse ai casi di cui al paragrafo 3, lettera d).
5. Nel rispetto dei principi della trasparenza, della parità di trattamento e della sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con gli Stati membri, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell’urgenza, dell’entità e della profondità delle sfide individuate, del sostegno necessario nelle aree di intervento interessate, di un’analisi degli indicatori socio-economici e della capacità istituzionale e amministrativa generale dello Stato membro.
Sulla base di tale analisi e tenendo conto delle azioni e delle misure esistenti finanziate dai fondi dell’Unione o da altri programmi dell’Unione, la Commissione e gli Stati membri interessati concordano le aree prioritarie per il sostegno, gli obiettivi, un calendario indicativo, la portata delle misure di sostegno da prevedere e il contributo finanziario globale stimato per tale sostegno tecnico, da illustrare in un piano di cooperazione e di sostegno («piano di cooperazione e di sostegno»).
6. Il piano di cooperazione e di sostegno indica, separatamente rispetto alle altre azioni di sostegno tecnico, le misure collegate ai piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/241.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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