Art. 4
Obiettivi specifici
In vigore dal 10 feb 2021
Obiettivi specifici
Per conseguire l’obiettivo generale di cui all’, lo strumento persegue obiettivi specifici che consistono nell’assistere le autorità nazionali nel miglioramento della loro capacità di:
a)
concepire, elaborare e attuare le riforme;
b)
preparare, modificare, attuare e rivedere i piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241.
Tali obiettivi specifici sono perseguiti in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, anche attraverso lo scambio di buone prassi, processi e metodi, il coinvolgimento dei portatori di interessi, ove del caso, e una gestione delle risorse umane più efficace ed efficiente.
Storico versioni
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