Art. 2
Definizioni
In vigore dal 10 feb 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«sostegno tecnico»: misure che aiutano le autorità nazionali ad attuare riforme istituzionali, amministrative e strutturali che siano sostenibili, rafforzino la resilienza, potenzino la coesione economica, sociale e territoriale e sostengano la pubblica amministrazione nella preparazione di investimenti sostenibili e capaci di rafforzare la resilienza;
(2)
«autorità nazionale»: una o più autorità pubbliche a livello di amministrazione, comprese quelle regionali e locali, nonché le organizzazioni di uno Stato membro ai sensi dell’, punto 42), del regolamento finanziario, che cooperano in uno spirito di partenariato in conformità del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri;
(3)
«fondi dell’Unione»: il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, il Fondo per l’asilo e la migrazione, il Fondo per la sicurezza interna e lo strumento per la gestione delle frontiere e i visti;
(4)
«organizzazione internazionale»: un’organizzazione ai sensi dell’articolo 156 del regolamento finanziario e organizzazioni assimilate a tale organizzazione a norma dello stesso articolo;
(5)
«semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche» o «semestre europeo»: il processo definito all’articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (14);
(6)
«raccomandazioni specifiche per paese»: le raccomandazioni rivolte dal Consiglio a ciascuno Stato membro conformemente all’articolo 121, paragrafo 2, e all’articolo 148, paragrafo 4, TFUE nel contesto del semestre europeo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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