Art. 19 · Disposizioni transitorie

Art. 19

Disposizioni transitorie

In vigore dal 10 feb 2021
Disposizioni transitorie 1.   Le azioni e le attività di sostegno tecnico avviate entro il 31 dicembre 2020 a norma del regolamento (UE) 2017/825 continuano a essere disciplinate da tale regolamento fino al loro completamento. 2.   La dotazione finanziaria di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa, ivi comprese le attività di monitoraggio, comunicazione e valutazione richieste a norma del regolamento (UE) 2017/825 e non completate entro il 31 dicembre 2020. 3.   Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2020 stanziamenti intesi a coprire le spese di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento relative alla gestione di azioni e attività avviate a norma del regolamento (UE) 2017/825 e non completate entro il 31 dicembre 2020.
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