Art. 17
Trasparenza
In vigore dal 10 feb 2021
Trasparenza
La Commissione istituisce un unico registro pubblico online che le consenta, fatte salve le norme applicabili e sulla base di consultazioni con gli Stati membri interessati, di mettere a disposizione studi o relazioni finali elaborati nell’ambito delle azioni ammissibili di cui all’. Ove giustificato, gli Stati membri interessati possono chiedere che la Commissione non divulghi tali documenti senza il loro previo accordo.
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