Art. 11 · Finanziamenti complementari

Art. 11

Finanziamenti complementari

In vigore dal 10 feb 2021
Finanziamenti complementari Le azioni finanziate a norma dello strumento possono ricevere sostegno da altri programmi, strumenti o fondi previsti nel bilancio dell’Unione, purché tale sostegno non copra gli stessi costi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:240:oj#art-11