Art. 10 · Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio e comunicazione sui piani di cooperazione e di sostegno

Art. 10

Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio e comunicazione sui piani di cooperazione e di sostegno

In vigore dal 10 feb 2021
Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio e comunicazione sui piani di cooperazione e di sostegno 1.   La Commissione trasmette simultaneamente e senza indebito ritardo, con il consenso dello Stato membro interessato, il piano di cooperazione e di sostegno al Parlamento europeo e al Consiglio. Lo Stato membro interessato può rifiutare di dare il suo consenso in caso di informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici. 2.   In deroga al paragrafo 1, la Commissione trasmette il piano di cooperazione e di sostegno al Parlamento europeo e al Consiglio: a) non appena lo Stato membro interessato ha occultato tutte le informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici; b) dopo un periodo ragionevole, quando la divulgazione delle pertinenti informazioni non incide negativamente sull’attuazione delle misure di sostegno, e comunque non oltre due mesi dall’attuazione di dette misure nell’ambito del piano di cooperazione e di sostegno. 3.   La Commissione può realizzare attività di comunicazione per garantire la visibilità del finanziamento dell’Unione per le misure di sostegno previste dai piani di cooperazione e di sostegno, anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali e gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione nello Stato membro interessato. La Commissione pubblica sul suo sito web un elenco delle richieste di sostegno tecnico approvate e lo aggiorna periodicamente. La Commissione informa periodicamente gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione in merito ai progetti negli Stati membri interessati.
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