Art. 1 · Modifiche del regolamento (UE) 2016/1011

Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2016/1011

In vigore dal 10 feb 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2016/1011 Il regolamento (UE) 2016/1011 è cosi modificato: 1) all’, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente: «i) all’indice di riferimento per valuta estera a pronti designato dalla Commissione in conformità dell’articolo 18 bis, paragrafo 1.»; 2) all’, il paragrafo 1 è così modificato: a) è inserito il punto seguente: «22 bis) «indice di riferimento per valuta estera a pronti»: un indice di riferimento che rispecchia il prezzo, espresso in una data valuta, di un’altra valuta o di un paniere di altre valute, per la consegna alla prima data di valuta possibile;» b) al punto 24), lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) una sede di negoziazione quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE o una sede di negoziazione in un paese terzo per cui la Commissione ha adottato una decisione di esecuzione alla stregua della quale il quadro giuridico e di vigilanza di tale paese è ritenuto avere effetti equivalenti ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) o dell’articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo o del Consiglio, o un mercato regolamentato ritenuto essere equivalente ai sensi dell’articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, ma in ogni caso solo in relazione ai dati sulle operazioni relative agli strumenti finanziari; (*1)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).»;" 3) nel titolo III, il titolo del capo 2 è sostituito dal seguente: «Indici di riferimento per i tassi di interesse e indici di riferimento per valuta estera a pronti»; 4) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 18 bis Indici di riferimento per valuta estera a pronti 1.   La Commissione può designare un indice di riferimento per valuta estera a pronti che è amministrato da amministratori ubicati al di fuori dell’Unione se sono soddisfatti entrambi i criteri seguenti: a) l’indice di riferimento per valuta estera a pronti fa riferimento a un tasso di cambio a pronti della valuta di un paese terzo non liberamente convertibile; e b) l’indice di riferimento per valuta estera a pronti è utilizzato su base frequente, sistematica e regolare per salvaguardarsi da fluttuazioni sfavorevoli del tasso di cambio. 2.   Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione effettua una consultazione pubblica per individuare gli indici di riferimento per valuta estera a pronti che soddisfino i criteri di cui al paragrafo 1. 3.   Entro il 15 giugno 2023 la Commissione adotta un atto delegato in conformità dell’articolo 49 per creare un elenco di indici di riferimento per valuta estera a pronti che soddisfino i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione aggiorna, se del caso, tale elenco.»; 5) nel titolo III è inserito il capo seguente: « CAPO 4 BIS Sostituzione legale di un indice di riferimento Articolo 23 bis Ambito di applicazione della sostituzione legale di un indice di riferimento Il presente capo si applica: a) a qualsiasi contratto, o a qualsiasi strumento finanziario ai sensi della direttiva 2014/65/UE, che si riferisca ad un indice di riferimento e sia soggetto al diritto di uno degli Stati membri; e b) a qualsiasi contratto le cui parti sono stabilite nell’Unione, che si riferisca ad un indice di riferimento e sia soggetto al diritto di un paese terzo, e laddove tale diritto non preveda la liquidazione ordinata di un indice di riferimento. Articolo 23 ter Sostituzione di un indice di riferimento mediante la normativa dell’Unione 1.   Il presente articolo si applica: a) agli indici di riferimento designati come critici da un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a) o c); b) agli indici di riferimento basati sulla contribuzione di dati laddove la loro cessazione o liquidazione comporti perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari dell’Unione; e c) agli indici di riferimento di paesi terzi laddove la loro cessazione o liquidazione comporti perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari o rappresenti un rischio sistemico per il sistema finanziario dell’Unione. 2.   Per un indice di riferimento la Commissione può designare uno o più sostituti, a condizione che si sia verificato uno degli eventi seguenti: a) l’autorità competente per l’amministratore di tale indice di riferimento ha rilasciato una dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui è annunciato che tale indice di riferimento non rispecchia più il mercato o la realtà economica sottostanti; nel caso di un indice di riferimento designato come critico da un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a) o c), l’autorità competente rilascia tale annuncio soltanto qualora, dopo l’esercizio dei poteri previsti dall’articolo 23, l’indice di riferimento continua a non rispecchia il mercato o la realtà economica sottostanti; b) l’amministratore di tale indice di riferimento, o una persona che agisce per conto di tale amministratore, ha rilasciato una dichiarazione pubblica, o tale dichiarazione pubblica à stata resa o tali informazioni sono state pubblicate, in cui è annunciato che tale amministratore procederà alla liquidazione ordinata di tale indice di riferimento o cesserà di fornire, in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato, tale indice di riferimento, ovvero determinate scadenze o valute per le quali tale indice è calcolato, a condizione che, al momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire tale indice di riferimento. c) l’autorità competente per l’amministratore di tale indice di riferimento o qualsiasi soggetto con autorità su tale amministratore in materia di insolvenza o risoluzione ha rilasciato una dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui si dichiara che l’amministratore darà avvio alla liquidazione ordinata dell’indice di riferimento o cesserà di fornire in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato tale indice di riferimento, ovvero determinate scadenze o valute per le quali tale indice è calcolato, a condizione che, al momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire l’indice di riferimento; o d) l’autorità competente per l’amministratore di tale indice di riferimento revoca o sospende l’autorizzazione a norma dell’articolo 35 o il riconoscimento a norma dell’articolo 32, paragrafo 8, o richiede la cessazione dell’avallo a norma dell’articolo 33, paragrafo 6, a condizione che, al momento della revoca, della sospensione o della cessazione dell’avallo, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire tale indice di riferimento, e l’amministratore di tale indice di riferimento darà avvio alla liquidazione ordinata di tale indice di riferimento o cesserà di fornire in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato tale indice di riferimento o determinate scadenze o valute per le quali tale indice di riferimento è calcolato,. 3.   Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, il sostituto di un indice di riferimento sostituisce tutti i riferimenti all’indice di riferimento in questione nei contratti e negli strumenti finanziari di cui all’articolo 23 bis, qualora tali contratti e strumenti finanziari non contengano: a) nessuna clausola di riserva; o b) nessuna clausola di riserva adeguata; 4.   Ai fini del paragrafo 3, lettera b), una clausola di riserva è considerata inadeguata se: a) non contempla un sostituto permanente dell’indice di riferimento in via di cessazione; o b) la sua applicazione richiede un ulteriore consenso da parte di terzi che è stato negato; o c) prevede un sostituto dell’ indice di riferimento che non rispecchia più, oppure lo fa con differenze significative, il mercato o la realtà economica sottostanti che l’indice di riferimento in via di cessazione intende misurare, e la sua applicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla stabilità finanziaria. 5.   Il sostituto di un indice di riferimento concordato come un tasso contrattuale di riserva non rispecchia più, oppure lo fa con differenze significative, il mercato o la realtà economica sottostanti che l’indice di riferimento in via di cessazione intende misurare, e la sua applicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla stabilità finanziaria, qualora; a) ciò sia stato stabilito dall’autorità nazionale pertinente, sulla base di una valutazione orizzontale di uno specifico tipo di accordo contrattuale effettuata a seguito di una richiesta motivata di almeno una parte interessata, e previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi; b) a seguito di una valutazione in conformità della lettera a), una delle parti del contratto o dello strumento finanziario si è opposta alla clausola di riserva convenuta contrattualmente al più tardi tre mesi prima della cessazione dell’indice di riferimento; e c) a seguito di un’obiezione a norma della lettera b), le parti del contratto o dello strumento finanziario non hanno concordato una alternativa al più tardi un giorno lavorativo prima della cessazione dell’indice di riferimento in questione. 6.   Ai fini del paragrafo 4, lettera c), l’autorità nazionale pertinente informa senza indebito ritardo la Commissione e l’ESMA della propria valutazione di cui al paragrafo 5, lettera a). Qualora la valutazione possa ripercuotersi su entità in più di uno Stato membro, le autorità competenti di tutti tali Stati membri effettuano congiuntamente la valutazione. 7.   Gli Stati membri designano un’autorità pertinente che sia in grado di effettuare la valutazione di cui al paragrafo 5, lettera a). Gli Stati membri informano la Commissione e l’ESMA delle autorità pertinenti designate a norma del presente paragrafo entro il 14 agosto 2021. 8.   La Commissione adotta atti di esecuzione per designare uno o più sostituti di un indice di riferimento secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 50, paragrafo 2, se si è verificato uno qualsiasi degli eventi di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 9.   Un atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 include quanto segue: a) uno o più sostituti di un indice di riferimento; b) l’adeguamento dello spread, compreso il metodo per determinare tale adeguamento, da applicare al sostituto di un indice di riferimento in via di cessazione alla data della sostituzione per ciascun termine specifico, al fine di tenere conto degli effetti della transizione o del passaggio dall’indice di riferimento da liquidare alla sua sostituzione; c) le corrispondenti modifiche essenziali per garantire la conformità legate all’uso o all’applicazione di un sostituto di un indice di riferimento e ragionevolmente necessarie in tal senso; e d) la data a decorrere dalla quale si applicano il sostituto o i sostituti di un indice di riferimento. 10.   In sede di adozione di un atto di esecuzione di cui al paragrafo 8, la Commissione tiene presenti le raccomandazioni disponibili concernenti il sostituto di un indice di riferimento, le corrispondenti modifiche per garantirne la conformità e l’adeguamento dello spread fatti dalla banca centrale competente per l’area monetaria in cui l’indice di riferimento è in via di liquidazione, o da un gruppo di lavoro su un tasso di riferimento alternativo che opera sotto l’egida delle autorità pubbliche o della banca centrale. Prima di adottare l’atto di esecuzione, la Commissione effettua una consultazione pubblica e tiene in considerazione le raccomandazioni di altri portatori di interessi, comprese l’autorità competente dell’amministratore dell’indice di riferimento e l’ESMA. 11.   In deroga al paragrafo 5, lettera c), del presente articolo, un sostituto di un indice di riferimento designato dalla Commissione a norma del paragrafo 2 del presente articolo non si applica laddove tutte le parti o la maggioranza richiesta delle parti di un contratto o di uno strumento finanziario di cui all’articolo 23 bis, abbiano concordato di applicare un diverso sostituto di un indice di riferimento, prima o dopo la data di applicazione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo. Articolo 23 quater Sostituzione di un indice di riferimento mediante la normativa nazionale 1.   L’autorità nazionale competente di uno Stato membro in cui è ubicata la maggior parte dei contributori di dati può designare uno o più sostituti di un indice di riferimento di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), a condizione che si sia verificato uno degli eventi seguenti: a) l’autorità competente per l’amministratore di tale indice di riferimento ha rilasciato una dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui si annuncia che tale indice di riferimento non rispecchia più il mercato o la realtà economica sottostanti; l’autorità competente rilascia tale annuncio soltanto qualora, dopo l’esercizio dei poteri previsti dall’articolo 23, l’indice di riferimento continua a non rispecchia il mercato o la realtà economica sottostanti; b) l’amministratore di tale indice di riferimento, o una persona che agisce per conto di tale amministratore, ha rilasciato una dichiarazione pubblica, o tale dichiarazione pubblica à stata resa o tali informazioni sono state pubblicate, in cui è annunciato che tale amministratore procederà alla liquidazione ordinata di tale indice di riferimento o cesserà di fornire in via definitiva, o per un periodo di tempo illimitato, tale indice di riferimento, ovvero determinate scadenze o valute per le quali tale indice di riferimento è calcolato, a condizione che, al momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire tale indice di riferimento. c) l’autorità competente per l’amministratore di tale indice di riferimento o qualsiasi soggetto con autorità su tale amministratore in materia di insolvenza o risoluzione ha rilasciato una dichiarazione pubblica o ha pubblicato informazioni in cui si dichiara che tale amministratore procederà alla liquidazione ordinata di tale indice di riferimento o cesserà di fornire in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato tale indice di riferimento, ovvero determinate scadenze o valute per le quali tale indice di riferimento è calcolato, a condizione che, al momento del rilascio della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire tale indice di riferimento; o d) l’autorità competente per l’amministratore di tale indice di riferimento revoca o sospende l’autorizzazione a norma dell’articolo 35 a condizione che, al momento della revoca o della sospensione, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire tale indice di riferimento e l’amministratore darà inizio alla liquidazione ordinata di tale indice di riferimento, o cesserà di fornire in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato tale indice di riferimento, o determinate scadenze o valute per le quali tale indice di riferimento è calcolato. 2.   Qualora uno Stato membro designi uno o più sostituti di un indice di riferimento conformemente al paragrafo 1, l’autorità competente di tale Stato membro ne informa immediatamente la Commissione e l’ESMA. 3.   Il sostituto di un indice di riferimento sostituisce tutti i riferimenti all’indice di riferimento in questione nei contratti e negli strumenti finanziari di cui all’articolo 23 bis, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: a) tali contratti o strumenti finanziari si riferiscono all’indice di riferimento in via di cessazione alla data in cui la normativa nazionale che designa il sostituto di un indice di riferimento diviene applicabile; e b) tali contratti o strumenti finanziari non prevedono clausole di riserva o includono una clausola di riserva che non contempla un sostituto permanente dell’indice di riferimento in via di cessazione. 4.   Un sostituto di un indice di riferimento designato da un’autorità competente a norma del paragrafo 1 del presente articolo non si applica laddove tutte le parti o la maggioranza richiesta delle parti di un contratto o di uno strumento finanziario di cui all’articolo 23 bis, abbiano concordato di applicare un diverso sostituto di un indice di riferimento prima o dopo l’entrata in vigore delle disposizioni pertinenti della normativa nazionale.»; 6) all’articolo 28, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le entità sottoposte a vigilanza, diverse dall’amministratore di cui al paragrafo 1, che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani designano uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali sarebbe sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide. Le entità sottoposte a vigilanza forniscono i suddetti piani ed eventuali aggiornamenti all’autorità competente dietro richiesta di quest’ultima e senza indebiti ritardi e li riflettono nella loro relazione contrattuale con i clienti.»; 7) all’articolo 29 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Un’entità sottoposta a vigilanza può altresì utilizzare il sostituto di un indice di riferimento designato conformemente all’articolo 23 ter o all’articolo 23 quater.»; 8) l’articolo 49 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «2 ter.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 3, e all’articolo 54, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 13 febbraio 2021.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   La delega di potere di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 3, e all’articolo 54, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»; c) è inserito il paragrafo seguente: «6 bis.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 18 bis, paragrafo 3, e dell’articolo 54, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; 9) all’articolo 51, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   A meno che la Commissione non abbia adottato una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 30, paragrafi 2 o 3, o a meno che un amministratore non sia stato riconosciuto come tale ai sensi dell’articolo 32, o un indice di riferimento non sia stato avallato ai sensi dell’articolo 33, l’utilizzo nell’Unione da parte di entità sottoposte a vigilanza di un indice di riferimento di paesi terzi è autorizzato solo per gli strumenti finanziari, i contratti finanziari e le misurazioni dei risultati di un fondo di investimento che sono già riferiti a tale indice di riferimento o che aggiungono un rimando a tale indice di riferimento da prima del 31 dicembre 2023. Il primo comma non si applica agli indici di riferimento forniti da amministratori che si trasferiscono dall’Unione in un paese terzo durante il periodo transitorio. L’autorità competente informa al riguardo l’ESMA in conformità all’articolo 35. L’ESMA redige un elenco degli indici di riferimento di paesi terzi ai quali non si applica il primo comma.»; 10) all’articolo 54, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Entro il 15 giugno 2023 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo continuativo, da parte delle entità sottoposte a vigilanza, di indici di riferimento di paesi terzi, nonché sulle potenziali carenze del quadro attuale. Tale relazione valuta in particolare se sia necessario modificare il presente regolamento al fine di ridurre l’ambito di applicazione alla fornitura di determinate tipologie di indici di riferimento o alla fornitura di indici di riferimento ampiamente utilizzati nell’Unione ed è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 49 entro il 15 giugno 2023 per prorogare il periodo transitorio di cui all’articolo 51, paragrafo 5, al più tardi fino al 31 dicembre 2025, se la relazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo dimostra che, in caso contrario, l’utilizzo continuativo nell’Unione, da parte di entità sottoposte a vigilanza, di determinati indici di riferimento di paesi terzi sarebbe gravemente compromesso o costituirebbe una minaccia per la stabilità finanziaria.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:168:oj#art-1