Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 feb 2021
Il regolamento (UE) n. 654/2014 è così modificato: 1) all’, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) riequilibrare concessioni o altri obblighi nelle relazioni commerciali con paesi terzi, quando il regime accordato alle merci o ai servizi dell’Unione viene modificato in maniera tale da incidere sugli interessi dell’Unione.»; 2) all’, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) “concessioni o altri obblighi”: concessioni tariffarie o altri obblighi o benefici nel settore degli scambi di beni o servizi, o relativi agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che l’Unione si è impegnata ad applicare nei suoi scambi commerciali con paesi terzi in virtù di accordi commerciali internazionali di cui è firmataria;»; 3) l’articolo 3 è così modificato: a) è inserita la lettera seguente: «a bis) a seguito della diffusione della relazione di un panel dell’OMC che accoglie, in toto o in parte, le richieste presentate dall’Unione, se un appello a norma dell’articolo 17 dell’intesa sulla risoluzione delle controversie dell’OMC non si può completare e se il paese terzo non ha acconsentito a un accordo provvisorio in materia di arbitrato d’appello a norma dell’articolo 25 dell’intesa sulla risoluzione delle controversie dell’OMC;»; b) è inserita la lettera seguente: «b bis) nelle controversie commerciali relative ad altri accordi commerciali internazionali, compresi gli accordi regionali o bilaterali, se non è possibile ricorrere allo strumento della risoluzione delle controversie in quanto il paese terzo non intraprende le azioni necessarie perché una procedura di risoluzione delle controversie possa funzionare, anche rinviando indebitamente la procedura, il che equivale a non cooperare al processo;»; c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) in caso di modifica di concessioni o di impegni da parte di un membro dell’OMC a norma dell’articolo XXVIII del GATT 1994 o dell’articolo XXI dell’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), se non sono stati concordati adeguamenti compensativi e, per quanto riguarda i servizi, se non si provvede ad adeguamenti compensativi conformemente alle conclusioni dell’arbitrato a norma dell’articolo XXI del GATS.»; 4) l’articolo 4, paragrafo 2, è così modificato: a) è inserita la lettera seguente: «b bis) nel caso in cui siano adottate misure per limitare gli scambi con un paese terzo nelle situazioni di cui alle lettere a bis) o b bis) dell’articolo 3, il livello di tali misure non supera la vanificazione o il pregiudizio degli interessi commerciali dell’Unione causati dalle misure di tale paese terzo;»; b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) le concessioni o gli impegni modificati o revocati nell’ambito di scambi commerciali con un paese terzo a norma dell’articolo XXVIII del GATT 1994 e la relativa intesa (*1) o dell’articolo XXI del GATS e delle relative procedure di applicazione sono sostanzialmente equivalenti alle concessioni o agli impegni modificati o revocati da tale paese terzo, in conformità delle condizioni stabilite nell’articolo XXVIII del GATT 1994 e della relativa intesa o dell’articolo XXI del GATS e delle relative procedure di applicazione. (*1)  Intesa “Interpretazione e applicazione dell’articolo XXVIII” »;" 5) l’articolo 5 è così modificato: a) al paragrafo 1 sono inserite le lettere seguenti: «b bis) la sospensione degli obblighi relativi agli scambi di servizi e l’imposizione di restrizioni agli scambi di servizi; «b ter) la sospensione degli obblighi relativi agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio concessa da un’istituzione o agenzia dell’Unione e valida in tutta l’Unione, e l’imposizione di restrizioni alla protezione di tali diritti di proprietà intellettuale o al loro sfruttamento commerciale, in relazione ai titolari di diritti che sono cittadini del paese terzo interessato;»; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis. Nel selezionare le misure da adottare a norma del paragrafo 1, lettera b bis), del presente articolo, la Commissione considera sempre le misure in base alla seguente gerarchia di fasi: a) misure relative agli scambi di servizi che richiedono un’autorizzazione valida a livello dell’Unione, sulla base del diritto derivato, o, qualora tali misure non siano disponibili, b) misure relative ad altri servizi in settori in cui esiste un’ampia legislazione dell’Unione, o, qualora tali misure non siano disponibili, c) misure che, come dimostrato dall’esercizio di raccolta di informazioni condotto a norma dell’articolo 9, paragrafo 1 bis, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 1 ter, lettera a), non imporrebbero un onere sproporzionato al processo di amministrazione delle pertinenti regolamentazioni nazionali. 1 ter. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, lettere b bis) e b ter): a) sono soggette a un esercizio di raccolta di informazioni a norma dell’articolo 9, paragrafo 1 bis; b) sono adeguate, se necessario, mediante un atto di esecuzione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, se, a seguito di un riesame condotto a norma dell’articolo 9, paragrafo 1 bis, la Commissione conclude che le misure non sono abbastanza efficaci o impongono un onere eccessivo al processo di amministrazione delle pertinenti regolamentazioni nazionali. Tale riesame da parte della Commissione è effettuato per la prima volta sei mesi dopo la data di applicazione delle misure e successivamente a intervalli di dodici mesi; c) sono oggetto di una relazione di valutazione, sei mesi dopo la loro cessazione e sulla base, tra l’altro, di contributi delle parti interessate, che ne esamina l’efficacia e il funzionamento e trae eventuali conclusioni per misure future.»; 6) all’articolo 6 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Per quanto concerne gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, il termine “cittadini” va inteso nello stesso senso utilizzato all’, paragrafo 3, dell’accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.»; 7) all’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), il primo comma è sostituito dal seguente: «c) in caso di revoca o di modifica di concessioni o di impegni da parte di un membro dell’OMC a norma dell’articolo XXVIII del GATT 1994 o dell’articolo XXI del GATS, quando il paese terzo interessato accorda una compensazione adeguata e proporzionata all’Unione successivamente all’adozione di un atto di esecuzione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1.»; 8) l’articolo 9 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La Commissione chiede informazioni e pareri relativi agli interessi economici dell’Unione per specifici settori di merci o servizi o per quanto concerne specifici aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, nell’applicazione del presente regolamento, mediante un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o altri mezzi di comunicazione pubblici adeguati, indicando il termine entro il quale il contributo deve essere trasmesso. La Commissione tiene conto dei contributi ricevuti.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Quando la Commissione prevede misure a norma delle lettere b bis) o b ter) dell’articolo 5, paragrafo 1, informa e consulta le parti interessate, in particolare le associazioni industriali, su cui incidono eventuali misure di politica commerciale e le autorità pubbliche degli Stati membri coinvolte nella formulazione o nell’attuazione della legislazione che disciplina i settori interessati. Senza ritardare indebitamente l’adozione di tali misure, la Commissione chiede, in particolare, informazioni riguardanti: a) l’impatto di tali misure sui prestatori di servizi di paesi terzi o titolari di diritti che sono cittadini del paese terzo interessato e su concorrenti dell’Unione, utenti dell’Unione o consumatori di tali servizi dell’Unione o titolari di diritti di proprietà intellettuale dell’Unione; b) l’interazione di tali misure con le pertinenti regolamentazioni degli Stati membri; c) l’onere amministrativo che potrebbe essere causato da tali misure. La Commissione tiene nella massima considerazione le informazioni raccolte nel corso di tali consultazioni. La Commissione fornisce un’analisi delle misure previste agli Stati membri nel proporre il progetto di atto di esecuzione a norma dell’articolo 8.»; 9) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: « Articolo 10 Riesame 1. Alla prima occasione utile dopo il 13 febbraio 2021, ma non oltre un anno a decorrere da tale data, la Commissione procede a un riesame dell’ambito di applicazione del presente regolamento, tenendo conto in particolare delle misure di politica commerciale eventualmente adottate, nonché della sua applicazione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. 2. Agendo a norma del paragrafo 1, la Commissione procede a un riesame volto a prevedere, ai sensi del presente regolamento, misure di politica commerciale aggiuntive intese a sospendere concessioni o altri obblighi nel settore degli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.».
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