Art. 2
Relazione
In vigore dal 5 feb 2021
Relazione
Entro il mese di giugno di ogni anno, successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, e per la prima volta entro il mese di giugno 2021, la Francia trasmette alla Commissione una relazione basata su dati scientifici e tecnici concernente l’attuazione delle misure supplementari di controllo e monitoraggio e la conformità ai requisiti per la concessione della deroga prevista dal presente regolamento.
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