Art. 4 · Controlli fitosanitari

Art. 4

Controlli fitosanitari

In vigore dal 3 feb 2021
Controlli fitosanitari 1.   Le autorità competenti: a) effettuano periodicamente controlli fitosanitari sul materiale da imballaggio in legno delle spedizioni dei prodotti specificati: i) presso il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nel territorio dell’Unione; oppure ii) presso i punti di controllo di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625; b) definiscono il tasso di frequenza dei controlli fitosanitari di cui alla lettera a) del presente paragrafo. 2.   Il tasso di frequenza di cui al paragrafo 1, lettera b), non può essere inferiore al 15 % delle spedizioni dei prodotti specificati. 3.   Fino al completamento dei controlli di cui al paragrafo 1, lettera a), il materiale da imballaggio in legno e i rispettivi prodotti specificati rimangono: a) sotto vigilanza doganale a norma dell’articolo 134 del regolamento (UE) n. 952/2013 e b) sotto sorveglianza dell’autorità competente. 4.   In deroga al paragrafo 3, l’autorità doganale può consentire che i prodotti specificati non siano tenuti sotto sorveglianza come previsto alle lettere a) e b) di tale paragrafo, se l’operatore responsabile della spedizione separa il materiale da imballaggio in legno da tali prodotti specificati, ove tecnicamente possibile.
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