Art. 3 · Prescrizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione di materiale da imballaggio in legno

Art. 3

Prescrizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione di materiale da imballaggio in legno

In vigore dal 3 feb 2021
Prescrizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione di materiale da imballaggio in legno Il materiale da imballaggio in legno può essere introdotto nel territorio dell’Unione soltanto se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: (1) le autorità competenti o gli operatori responsabili dell’introduzione del materiale da imballaggio in legno in questione o che sono a conoscenza dell’arrivo di tale materiale nel territorio dell’Unione notificano in anticipo alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di primo arrivo che il materiale da imballaggio in legno in questione sarà introdotto nel territorio dell’Unione; (2) i controlli fitosanitari di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento dimostrano che il materiale da imballaggio in legno in questione soddisfa le prescrizioni dell’articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2016/2031.
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