Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 feb 2021
All’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1366, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In deroga al primo comma, il contributo dell’Unione ai programmi di apicoltura per gli anni 2021 e 2022 è assegnato agli Stati membri che partecipano ai programmi di apicoltura in base al numero di alveari comunicati nel 2013 da tali Stati membri nei rispettivi programmi di apicoltura 2014-2016, con adeguamento in base alle domande di assegnazione presentate dagli Stati membri nel periodo di programmazione 2017-2019. Il contributo minimo dell’Unione è pari a 25 000 EUR per programma.»
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