Art. 2

Art. 2

In vigore dal 1 feb 2021
La protezione riconosciuta ai sensi dell’ è soggetta al periodo transitorio stabilito dalla Francia ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 per gli operatori che soddisfano le condizioni di tale articolo, a seguito del decreto del 18 luglio 2019 che modifica il decreto dell’8 novembre 2018 relativo alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Munster»/«Munster-Géromé», pubblicato il 26 luglio 2019 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.
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