Art. 4 · Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013

Art. 4

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013

In vigore dal 1 feb 2021
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) i punti 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti: «1) «impresa comune SESAR», l’organismo costituito ai sensi del regolamento (CE) n. 219/2007 (*1) del Consiglio, e successive modifiche, incaricato di gestire e coordinare la fase di sviluppo del progetto SESAR; 2) «sistema di tariffazione», il sistema istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 (*2) della Commissione; 3) «funzionalità ATM», un gruppo di funzioni o servizi operativi interoperabili di ATM collegati alla gestione delle traiettorie, dello spazio aereo e della superficie o alla condivisione delle informazioni negli ambienti operativi di rotta, di terminale, di aeroporto o di rete; (*1)  Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1)." (*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).»;" b) sono inseriti i seguenti punti 3 bis) e 3 ter): «3 bis) “sottofunzionalità ATM”, una parte integrante di una funzionalità ATM che consiste in una funzione operativa o un servizio operativo che contribuisce all’ambito di applicazione generale della funzionalità; 3 ter) “soluzione SESAR”, il risultato della fase di sviluppo di SESAR, che introduce tecnologie nuove o migliorate standardizzate e interoperabili e procedure operative armonizzate a sostegno dell’attuazione del piano generale europeo ATM;»; c) è inserito il seguente punto 4 bis): «4 bis) “attuazione sincronizzata”, un’attuazione delle funzionalità ATM in modo sincronizzato su un’area geografica definita, che comprende almeno due Stati membri nell’ambito dell’EATMN, o tra i soggetti operativi aerei e i soggetti operativi a terra, sulla base di una pianificazione comune che include le date di attuazione previste e le pertinenti misure transitorie per la progressiva realizzazione e che coinvolge più soggetti operativi interessati;»; d) il punto 6) è sostituito dal seguente: «6) “attuazione”, con riferimento alle funzionalità ATM, l’approvvigionamento, l’installazione, il collaudo, l’addestramento e la messa in servizio di apparecchiature e sistemi, comprese le procedure operative associate, da parte dei soggetti operativi;»; e) sono inseriti i seguenti punti 6 bis) e 6 ter): «6 bis) “data di attuazione prevista”, una data entro la quale deve essere completata l’attuazione della funzionalità o della sottofunzionalità ATM; 6 ter) “data di industrializzazione prevista”, una data entro la quale le norme e le specifiche devono essere disponibili per consentire l’attuazione della funzionalità o della sottofunzionalità ATM;»; f) i punti 8), 9) e 10) sono sostituiti dai seguenti: «8) “sistema di prestazioni”, il sistema istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/317; 9) “obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea”, gli obiettivi previsti all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317; 10) “soggetto operativo”, il gestore della rete e gli utenti dello spazio aereo, i fornitori di servizi di navigazione aerea ed i gestori aeroportuali dei settori civile e militare;»; g) è aggiunto il seguente punto 11): «11) “progetto SESAR”, un ciclo di innovazione che fornisce all’Unione un sistema di gestione del traffico aereo altamente efficiente, standardizzato e interoperabile, che comprende le fasi di definizione, sviluppo e realizzazione di SESAR.»; 2) l’ è sostituito dal seguente: « Finalità e contenuto 1.   I progetti comuni indicano le funzionalità ATM e le relative sottofunzionalità. Tali funzionalità e sottofunzionalità si basano su soluzioni SESAR che affrontano le modifiche operative di fondo definite nel piano generale europeo ATM, sono pronte per l’attuazione e richiedono un’attuazione sincronizzata. La preparazione per l’attuazione è valutata, tra l’altro, sulla base dei risultati della convalida effettuata durante la fase di sviluppo, dello stato di industrializzazione e di una valutazione dell’interoperabilità, nonché in relazione al piano globale di navigazione aerea dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO) e al pertinente materiale ICAO. 2.   I progetti comuni definiscono, per ciascuna funzionalità e sottofunzionalità ATM, le seguenti caratteristiche: a) le modifiche operative di fondo a cui contribuiscono; b) l’ambito operativo e tecnico; c) l’ambito geografico; d) i soggetti operativi interessati che sono necessari per la loro attuazione; e) i requisiti di sincronizzazione; f) le date di attuazione previste; g) le interdipendenze con altre funzionalità e sottofunzionalità. 3.   In deroga al paragrafo 1, i progetti comuni possono comprendere anche funzionalità o sottofunzionalità ATM che non sono pronte per l’attuazione ma che costituiscono una componente essenziale del progetto comune in questione, a condizione che la loro industrializzazione si consideri completata entro tre anni dall’adozione del progetto comune in questione. A tal fine è definita anche una data di industrializzazione prevista per tali funzionalità o sottofunzionalità ATM nel progetto comune. 4.   Allo scadere della data di industrializzazione prevista, la Commissione, assistita dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, verifica che le funzionalità o sottofunzionalità ATM di cui al paragrafo 3 siano state standardizzate e siano pronte per l’attuazione. Qualora si constati che non sono pronte per l’attuazione, esse sono ritirate dal regolamento relativo al progetto comune. 5.   Il gestore della realizzazione, l’impresa comune SESAR, le organizzazioni europee di normazione, l’EUROCAE e l’industria manifatturiera interessata cooperano sotto il coordinamento dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea per garantire il rispetto della data di industrializzazione prevista. 6.   Inoltre i progetti comuni: a) sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea e contribuiscono al loro conseguimento; b) dimostrano l’effettivo interesse economico dell’EATMN sulla scorta di un’analisi dei costi-benefici e individuano le potenziali conseguenze negative, a livello locale o regionale, per le specifiche categorie di soggetti operativi; c) tengono conto dei pertinenti elementi di realizzazione indicati nel piano strategico della rete e nel piano operativo della rete del gestore della rete; d) dimostrano una migliore prestazione ambientale.»; 3) L’ è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Assistono la Commissione il gestore della rete, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e l’organo di valutazione delle prestazioni, nel rispettivo ruolo e secondo le rispettive competenze, nonché l’impresa comune SESAR, Eurocontrol, le organizzazioni europee di normazione, l’Organizzazione europea delle apparecchiature dell’aviazione civile (EUROCAE) e il gestore della realizzazione. Tali soggetti operativi e l’industria manifatturiera sono coinvolti nei lavori di detti organismi.»; b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis. L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, su richiesta della Commissione, fornisce un parere sulla preparazione tecnica per la realizzazione delle funzionalità ATM e delle relative sottofunzionalità proposte per un progetto comune.»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Sulle proposte di progetti comuni la Commissione consulta le parti interessate a norma degli del regolamento (CE) n. 549/2004, anche per il tramite dell’Agenzia europea per la difesa in quanto agevolatrice del coordinamento delle posizioni del comparto militare, e il gruppo consultivo di esperti sulla dimensione sociale del cielo unico europeo. La Commissione verifica che le proposte di progetti comuni siano avallate dagli utenti dello spazio aereo e dai soggetti operativi a terra necessari per l’attuazione del dato progetto comune.»; d) il paragrafo 4 è soppresso; e) è aggiunto il seguente paragrafo 7: «7. Gli Stati membri e il gestore della rete includono gli investimenti relativi all’attuazione di progetti comuni nei piani di miglioramento delle prestazioni e nel piano di prestazioni della rete.»; 4) l’articolo 8 è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) istituire un coordinamento con l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e con le organizzazioni europee di normazione per agevolare l’industrializzazione e promuovere l’interoperabilità delle funzionalità e sottofunzionalità ATM;»; b) il paragrafo 4 è così modificato: i) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, al fine di garantire che i requisiti di sicurezza, interoperabilità e ambiente dei progetti e le norme relative ai progetti comuni siano stabiliti in conformità al regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e relative norme di attuazione, nonché al piano europeo per la sicurezza aerea stabilito a norma dell’ dello stesso; (*3)  Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).»;" ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) le organizzazioni europee di normazione e l’EUROCAE, per favorire e monitorare i processi di standardizzazione industriale e l’uso delle norme che ne scaturiscono.»; 5) l’articolo 9, paragrafo 2, è così modificato: a) la lettera j) è sostituita dalla seguente: «j) coordinamento adeguato con le autorità nazionali di vigilanza;»; b) è aggiunta la seguente lettera k): «k) coordinamento adeguato con l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea.»; 6) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Finalità e contenuto 1.   Il programma di realizzazione presenta, in un piano di lavoro completo e strutturato, tutte le attività richieste per attuare le tecnologie, procedure e migliori pratiche necessarie per l’attuazione dei progetti comuni. Il programma di realizzazione specifica le piattaforme tecnologiche per l’attuazione dei progetti comuni. 2.   Il programma di realizzazione definisce le modalità di sincronizzazione dell’attuazione dei progetti comuni nell’ambito dell’EATMN, tenendo conto dei requisiti e dei vincoli operativi locali. 3.   Il programma di realizzazione costituisce i riferimenti per tutti i soggetti operativi interessati necessari per attuare progetti comuni e per i livelli di gestione e di attuazione. I soggetti operativi interessati forniscono al gestore della realizzazione le informazioni pertinenti relative all’attuazione del programma di realizzazione. Il programma di realizzazione è parte integrante della convenzione quadro di partenariato e pertanto tutti i beneficiari s’impegnano ad attuarlo.».
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