Art. 9 · Assistenza agli Stati membri in materia di gestione della qualità dei dati

Art. 9

Assistenza agli Stati membri in materia di gestione della qualità dei dati

In vigore dal 29 gen 2021
Assistenza agli Stati membri in materia di gestione della qualità dei dati 1.   L’Agenzia convalida i dati raccolti e segnalati dagli Stati membri dopo averne valutato la conformità ai requisiti di qualità di cui all’. 2.   Qualora l’Agenzia valuti che una parte o la totalità dei dati segnalati non sia conforme ai requisiti di qualità di cui all’, essa: a) informa i pertinenti Stati membri delle azioni necessarie che essi sono tenuti a intraprendere al fine di garantire la conformità a tali requisiti; b) richiede ai pertinenti Stati membri di modificare di conseguenza i dati segnalati affinché siano eliminati le lacune, gli errori e le incoerenze nei dati. 3.   L’Agenzia organizza formazioni sui requisiti di qualità dei dati e sulla gestione della qualità dei dati. Su richiesta degli Stati membri, l’Agenzia fornisce assistenza mirata, a seconda dei casi, agli Stati membri che istituiscono nuovi sistemi di raccolta dei dati sugli antimicrobici.
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