Art. 3 · Medicinali antimicrobici di cui sono raccolti e segnalati all’Agenzia dati sull’impiego

Art. 3

Medicinali antimicrobici di cui sono raccolti e segnalati all’Agenzia dati sull’impiego

In vigore dal 29 gen 2021
Medicinali antimicrobici di cui sono raccolti e segnalati all’Agenzia dati sull’impiego Gli Stati membri raccolgono i dati sull’impiego negli animali dei medicinali antimicrobici di cui all’allegato, punto 3, e segnalano tali dati all’Agenzia.
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