Art. 16 · Dati e analisi da inserire nella relazione dell’Agenzia sul volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici e sull’impiego dei medicinali antimicrobici

Art. 16

Dati e analisi da inserire nella relazione dell’Agenzia sul volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici e sull’impiego dei medicinali antimicrobici

In vigore dal 29 gen 2021
Dati e analisi da inserire nella relazione dell’Agenzia sul volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici e sull’impiego dei medicinali antimicrobici 1.   L’Agenzia inserisce nella sua relazione i dati sul volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici e sull’impiego dei medicinali antimicrobici per specie animale, di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2. 2.   I dati inseriti nella relazione dell’Agenzia sul volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici sono confrontati con i dati dei periodi di segnalazione precedenti, compresi i dati sul volume delle vendite segnalati nell’ambito del progetto ESVAC, a seconda dei casi e nella misura in cui la qualità e il formato dei dati lo consentano. 3.   I dati inseriti nella relazione dell’Agenzia sull’impiego dei medicinali antimicrobici, a partire dalla seconda relazione da pubblicarsi entro il 31 dicembre 2025, sono confrontati con i dati dei periodi di segnalazione precedenti. 4.   L’Agenzia analizza i dati sul volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici e sull’impiego dei medicinali antimicrobici e individua le tendenze e i cambiamenti di andamento nel tempo, a livello sia nazionale sia dell’Unione. Tali analisi sono effettuate in collaborazione con gli Stati membri e altre agenzie dell’Unione, a seconda dei casi, e sono inserite con le tendenze e i cambiamenti di andamento individuati nelle relazioni dell’Agenzia, unitamente alle informazioni fornite dagli Stati membri di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 4. 5.   Nelle sue analisi dei dati nazionali sul volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici e sull’impiego dei medicinali antimicrobici l’Agenzia tiene conto delle pertinenti popolazioni animali per Stato membro. L’Agenzia individua a tal fine i dati necessari sulle pertinenti popolazioni animali per Stato membro tramite banche dati dell’Unione esistenti accessibili al pubblico e chiede agli Stati membri di verificarli e convalidarli. Qualora i dati necessari sulle pertinenti popolazioni animali non siano disponibili nelle suddette banche dati dell’Unione o tali dati non siano conformi ai requisiti di qualità dei dati di cui all’, l’Agenzia richiede agli Stati membri di fornire o modificare tali dati tramite l’interfaccia web. 6.   Per la relazione sul volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici, l’Agenzia segnala i dati per le corrispondenti popolazioni animali che è probabile siano trattate con tali medicinali negli Stati membri segnalanti. I dati sono segnalati separatamente per gli animali destinati alla produzione di alimenti e per gli altri animali detenuti o allevati. 7.   Per la relazione sull’impiego dei medicinali antimicrobici, per quanto riguarda le specie destinate alla produzione di alimenti, se i dati su determinate popolazioni animali non sono disponibili a livello nazionale a causa di livelli di produzione molto bassi, in tal caso i dati sull’impiego per tali popolazioni animali possono essere segnalati nell’ambito del gruppo di animali di cui all’, paragrafo 2, lettera g).
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