Art. 15
Specie animali, categorie e fasi di cui sono raccolti e segnalati dati sull’impiego dei medicinali antimicrobici
In vigore dal 29 gen 2021
Specie animali, categorie e fasi di cui sono raccolti e segnalati dati sull’impiego dei medicinali antimicrobici
1. Gli Stati membri raccolgono i dati sull’impiego per le seguenti specie animali destinate alla produzione di alimenti, comprese tutte le categorie e le fasi, e segnalano annualmente i dati all’Agenzia a decorrere dal 30 settembre 2024:
a)
bovini, distinguendo i bovini da carne dai bovini da latte e specificando separatamente l’impiego nei bovini di età inferiore a un anno quando la produzione di carne ottenuta da bovini macellati di età inferiore a un anno supera le 10 000 tonnellate all’anno;
b)
suini, specificando l’impiego nei suini da ingrasso;
c)
polli, specificando l’impiego nei polli da carne e nelle galline ovaiole;
d)
tacchini, specificando l’impiego nei tacchini da ingrasso.
2. Gli Stati membri raccolgono i dati sull’impiego per le seguenti specie animali destinate alla produzione di alimenti, comprese tutte le categorie e le fasi, e segnalano annualmente i dati all’Agenzia a decorrere dal 30 giugno 2027:
a)
altro pollame (anatre, oche);
b)
ovini;
c)
caprini;
d)
pesci (salmone dell’Atlantico, trota iridea, orata, spigola, carpa comune);
e)
equini [compresi quelli dichiarati come non destinati alla macellazione per il consumo umano nel documento unico di identificazione a vita di cui all’articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (7)];
f)
conigli (destinati alla produzione di alimenti);
g)
altri pertinenti animali destinati alla produzione di alimenti.
3. Gli Stati membri raccolgono i dati sull’impiego per le seguenti specie animali non destinate alla produzione di alimenti e segnalano annualmente i dati all’Agenzia a decorrere dal 30 giugno 2030:
a)
cani;
b)
gatti;
c)
animali da pelliccia (visoni e volpi).
Storico versioni
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