Art. 14 · Sistemi per la raccolta dei dati sull’impiego dei medicinali antimicrobici

Art. 14

Sistemi per la raccolta dei dati sull’impiego dei medicinali antimicrobici

In vigore dal 29 gen 2021
Sistemi per la raccolta dei dati sull’impiego dei medicinali antimicrobici 1.   Gli Stati membri sviluppano sistemi di raccolta continua di dati semiautomatizzati o completamente automatizzati al fine di raccogliere dati sull’impiego dei medicinali antimicrobici negli animali. 2.   Gli Stati membri sviluppano soluzioni software per facilitare tale raccolta di dati e sostenere la garanzia della qualità, la convalida e il controllo della qualità. 3.   Tenendo conto della diversità tra le pratiche nell’Unione e delle differenze nei contesti giuridici nazionali, l’Agenzia organizza di concerto con gli Stati membri, a seconda dei casi, attività di condivisione delle migliori pratiche per sostenere gli Stati membri nello sviluppo dei loro sistemi di raccolta dei dati sull’impiego. 4.   Gli Stati membri organizzano sessioni di formazione periodiche o altre campagne di informazione per i fornitori di dati sulle modalità di segnalazione dei dati sull’impiego degli antimicrobici negli animali attraverso i rispettivi sistemi nazionali di raccolta dei dati.
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