Art. 12 · Metodi per la segnalazione all’Agenzia dei dati sul volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici

Art. 12

Metodi per la segnalazione all’Agenzia dei dati sul volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici

In vigore dal 29 gen 2021
Metodi per la segnalazione all’Agenzia dei dati sul volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici 1.   Gli Stati membri segnalano all’Agenzia i dati sul volume delle vendite dei pertinenti antimicrobici tramite l’interfaccia web, utilizzando i protocolli e i modelli resi disponibili a tal fine dall’Agenzia e tenendo conto degli altri pertinenti documenti di orientamento elaborati dall’Agenzia. Quando segnalano i dati all’Agenzia, gli Stati membri utilizzano l’identificazione permanente e univoca della banca dati dei medicinali dell’Unione per la presentazione pertinente del medicinale veterinario antimicrobico, come indicato all’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/16 della Commissione (6). 2.   Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri segnalano i dati sul volume delle vendite per i pertinenti medicinali veterinari antimicrobici venduti nel corso dell’anno civile precedente per l’impiego nei rispettivi territori nazionali, conformemente all’, lettera d). Essi trasmettono la prima segnalazione all’Agenzia entro il 30 giugno 2024. 3.   Gli Stati membri segnalano inoltre all’Agenzia, tramite i rispettivi punti di contatto nazionali e responsabili della gestione dei dati e utilizzando l’interfaccia web, le informazioni seguenti: a) il tipo di fornitori di dati dai quali hanno raccolto i dati sul volume delle vendite, unitamente a una breve descrizione dei loro sistemi nazionali di distribuzione dei medicinali veterinari; b) la copertura e la precisione dei dati sul volume delle vendite, unitamente alle misure adottate per evitare doppie segnalazioni; c) le iniziative condotte all’interno del paese o i pertinenti fattori specifici che possono spiegare i risultati osservati a livello nazionale, compresi eventuali cambiamenti di andamento e tendenze; d) una breve descrizione del loro quadro strategico nazionale o delle principali iniziative messe in atto per lottare contro la resistenza agli antimicrobici e ridurre qualsiasi impiego di antimicrobici negli animali che non sia né prudente né responsabile. 4.   Gli Stati membri forniscono le informazioni di cui al paragrafo 3 per la prima segnalazione dei dati entro il 30 giugno 2024 e in seguito le aggiornano nei successivi periodi di segnalazione, a seconda dei casi.
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