Art. 10
Interfaccia web per la segnalazione dei dati raccolti da parte degli Stati membri
In vigore dal 29 gen 2021
Interfaccia web per la segnalazione dei dati raccolti da parte degli Stati membri
1. L’Agenzia sviluppa e mantiene un’interfaccia web che consente agli Stati membri, per via elettronica e in modo tempestivo, di:
a)
segnalare all’Agenzia i dati raccolti sul volume delle vendite di medicinali veterinari antimicrobici e i dati sull’impiego dei medicinali antimicrobici negli animali per specie animale;
b)
ricevere valutazioni preliminari immediate sulla qualità dei dati in base a controlli automatici di inserimento dati al momento della segnalazione dei medesimi;
c)
fornire modifiche dei dati segnalati necessarie a eliminare lacune, errori e incoerenze nei dati;
d)
verificare e convalidare i dati della pertinente popolazione animale raccolti dall’Agenzia e ove necessario modificare tali dati, come previsto all’, paragrafo 5.
2. L’interfaccia web è disponibile almeno in lingua inglese.
3. L’Agenzia svolge attività di convalida volte a garantire che l’interfaccia web soddisfi i requisiti minimi per l’applicazione specificata e l’utilizzo previsto.
4. L’Agenzia organizza formazioni periodiche e, a seconda dei casi, fornisce ulteriore assistenza specifica agli Stati membri sull’utilizzo dell’interfaccia web e sulla compilazione dei pertinenti modelli per la segnalazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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