Art. 1
Medicinali veterinari antimicrobici di cui sono raccolti e segnalati all’Agenzia dati sul volume delle vendite
In vigore dal 29 gen 2021
Medicinali veterinari antimicrobici di cui sono raccolti e segnalati all’Agenzia dati sul volume delle vendite
Gli Stati membri raccolgono i dati sul volume delle vendite dei medicinali veterinari antimicrobici di cui all’allegato, punto 1, e segnalano tali dati all’Agenzia.
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