Art. 9
Divieti
In vigore dal 28 gen 2021
Divieti
Ai pescherecci dell’Unione è fatto divieto di:
a)
pescare pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14, nonché di conservare a bordo, trasbordare o sbarcare pesce specchio atlantico catturato in tali zone;
b)
pescare squali di acque profonde nelle sottozone CIEM da 5 a 9, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 10, nelle acque internazionali della sottozona CIEM 12 e nelle acque dell’Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2, nonché di conservare a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare squali di acque profonde catturati in tali zone.
Storico versioni
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