Art. 9 · Divieti

Art. 9

Divieti

In vigore dal 28 gen 2021
Divieti Ai pescherecci dell’Unione è fatto divieto di: a) pescare pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14, nonché di conservare a bordo, trasbordare o sbarcare pesce specchio atlantico catturato in tali zone; b) pescare squali di acque profonde nelle sottozone CIEM da 5 a 9, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 10, nelle acque internazionali della sottozona CIEM 12 e nelle acque dell’Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2, nonché di conservare a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare squali di acque profonde catturati in tali zone.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:91:oj#art-9