Art. 5 · TAC stabiliti dagli Stati membri

Art. 5

TAC stabiliti dagli Stati membri

In vigore dal 28 gen 2021
TAC stabiliti dagli Stati membri 1.   Il TAC per il pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) nella zona Copace 34.1.2 è stabilito dal Portogallo. Tale stock è identificato nell’allegato. 2.   Il TAC stabilito dal Portogallo: a) è conforme ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e b) consente: i) se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock in linea, il più verosimilmente possibile, con l’MSY dal 2019 in poi; ii) se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell’approccio precauzionale in materia di gestione della pesca. 3.   Entro il 15 marzo di ogni anno il Portogallo comunica alla Commissione le informazioni seguenti: a) il TAC adottato; b) i dati raccolti e valutati dal Portogallo sulla cui base è stato adottato il TAC; c) informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità del TAC adottato al paragrafo 2.
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