Art. 9
Trasmissione dei dati
In vigore dal 28 gen 2021
Trasmissione dei dati
Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente all’ del regolamento (UE) 2019/1022.
Per trasmettere alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca a norma del presente articolo gli Stati membri si avvalgono dei codici del gruppo di sforzo di pesca figuranti nell’allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:90:oj#art-9