Art. 3
Definizioni
In vigore dal 28 gen 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
a)
«acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
b)
«pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;
c)
«totale ammissibile di catture» (TAC):
i)
nelle attività di pesca soggette all’esenzione dall’obbligo di sbarco di cui all’, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;
ii)
in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato da ciascuno stock nell’arco di un anno;
d)
«contingente»: la quota del TAC assegnata all’Unione o a uno Stato membro;
e)
«contingente autonomo dell’Unione»: un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell’Unione in assenza di un TAC concordato;
f)
«contingente analitico»: un contingente autonomo dell’Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica;
g)
«valutazione analitica»: una valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock che, secondo un esame scientifico, presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
h)
«dispositivo di concentrazione dei pesci»: qualsiasi attrezzo ancorato galleggiante sulla superficie del mare allo scopo di attirare i pesci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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