Art. 9
Termini di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni
In vigore dal 26 gen 2021
Termini di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni
1. La facoltà dell’ESMA di applicare le decisioni adottate a norma degli articoli 25 undecies e 25 duodecies del regolamento (UE) n. 648/2012 è soggetta a un termine di prescrizione di otto anni.
2. Il termine di otto anni di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui la decisione diventa definitiva.
3. Interrompono il termine di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni:
a)
una notifica, da parte dell’ESMA, alla persona soggetta al procedimento di una decisione che modifica l’importo originario della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell’inadempimento;
b)
un’azione dell’ESMA, o di un’autorità di un paese terzo che agisca su richiesta dell’ESMA, volta a dare esecuzione al pagamento o ai termini e condizioni del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell’inadempimento.
4. Ciascuna interruzione determina il riavvio del termine di prescrizione.
5. Il termine di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni è sospeso:
a)
durante il periodo concesso per il pagamento;
b)
fintantoché l’esecuzione del pagamento è sospesa in pendenza di una decisione della commissione di ricorso dell’ESMA ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e della Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 25 quindecies del regolamento (UE) n. 648/2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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