Art. 9 · Termini di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni

Art. 9

Termini di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni

In vigore dal 26 gen 2021
Termini di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni 1.   La facoltà dell’ESMA di applicare le decisioni adottate a norma degli articoli 25 undecies e 25 duodecies del regolamento (UE) n. 648/2012 è soggetta a un termine di prescrizione di otto anni. 2.   Il termine di otto anni di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui la decisione diventa definitiva. 3.   Interrompono il termine di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni: a) una notifica, da parte dell’ESMA, alla persona soggetta al procedimento di una decisione che modifica l’importo originario della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell’inadempimento; b) un’azione dell’ESMA, o di un’autorità di un paese terzo che agisca su richiesta dell’ESMA, volta a dare esecuzione al pagamento o ai termini e condizioni del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. 4.   Ciascuna interruzione determina il riavvio del termine di prescrizione. 5.   Il termine di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni è sospeso: a) durante il periodo concesso per il pagamento; b) fintantoché l’esecuzione del pagamento è sospesa in pendenza di una decisione della commissione di ricorso dell’ESMA ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e della Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 25 quindecies del regolamento (UE) n. 648/2012.
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