Art. 8 · Tassi di cofinanziamento

Art. 8

Tassi di cofinanziamento

In vigore dal 25 gen 2021
Tassi di cofinanziamento Occorre profondere il massimo impegno da un lato per proseguire la pratica del cofinanziamento stabilita nell’ambito dell’assistenza preadesione e dell’assistenza fornita nel corso dei precedenti programmi finanziari pluriennali a sostegno degli sforzi della Lituania in materia di disattivazione, dall’altro per attrarre cofinanziamenti da altre fonti, se del caso. Il tasso massimo totale di cofinanziamento dell’Unione, applicabile nell’ambito del programma, è pari all’86 %. La rimanente quota di finanziamento è a carico della Lituania e di fonti supplementari diverse dal bilancio dell’Unione. Le attività necessarie per la diffusione delle conoscenze di cui all’ sono finanziate dall’Unione a un tasso del 100 %.
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