Art. 6 · Metodi di esecuzione e forme di finanziamento dell’Unione

Art. 6

Metodi di esecuzione e forme di finanziamento dell’Unione

In vigore dal 25 gen 2021
Metodi di esecuzione e forme di finanziamento dell’Unione 1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o in regime di gestione indiretta con l’elenco degli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario. 2.   I finanziamenti dell’Unione a titolo del programma possono essere erogati in qualsiasi forma prevista dal regolamento finanziario.
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