Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 25 gen 2021
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce il programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi («programma») per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, ponendo l’accento sulle esigenze individuate sulla base del periodo attuale. Esso sostiene:
a)
la disattivazione sicura delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria e delle unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia, ivi compresa la gestione dei rifiuti radioattivi, in funzione delle esigenze individuate nel rispettivo piano di disattivazione; e
b)
l’attuazione del processo di disattivazione e la gestione dei rifiuti radioattivi degli impianti nucleari della Commissione presso i siti del Centro comune di ricerca («JRC»), vale a dire rispettivamente JRC-Geel in Belgio, JRC-Karlsruhe in Germania, JRC-Ispra in Italia e JRC-Petten nei Paesi Bassi.
2. Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del programma, il relativo bilancio per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, i metodi di attuazione e le forme di finanziamento dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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