Art. 12 · Segnalazione delle informazioni statistiche sull’aggregato soggetto a riserva

Art. 12

Segnalazione delle informazioni statistiche sull’aggregato soggetto a riserva

In vigore dal 22 gen 2021
Segnalazione delle informazioni statistiche sull’aggregato soggetto a riserva 1.   Gli enti creditizi segnalano alla BCN competente le informazioni statistiche di cui all’allegato III necessarie per calcolare l’aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). 2.   Gli enti creditizi segnalano almeno le informazioni statistiche di cui alla tabella 1 contenuta nella parte 1 dell’allegato III su base trimestrale qualora sussistano le seguenti condizioni: a) l’ente creditizio sia un ente nella coda; b) l’ente creditizio effettui la segnalazione per conto di un gruppo, ai sensi dell’, costituito unicamente da enti nella coda.
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