Art. 8
Periodo di mantenimento
In vigore dal 22 gen 2021
Periodo di mantenimento
1. Un periodo di mantenimento ha inizio il giorno di regolamento dell’operazione di rifinanziamento principale seguente la riunione del Consiglio direttivo durante la quale viene pianificata la valutazione relativa all’orientamento di politica monetaria e termina il giorno precedente l’inizio del periodo di mantenimento successivo, salvo diversa indicazione del Consiglio direttivo.
2. Il Comitato esecutivo della BCE pubblica un calendario dei periodi di mantenimento sul sito Internet della BCE. Anche le BCN pubblicano tale calendario sui propri siti Internet. Tale calendario è pubblicato dalla BCE e dalle BCN almeno tre mesi prima dell’inizio di ogni anno solare.
3. Il Consiglio direttivo può modificare il calendario di cui al paragrafo 2. Tale calendario modificato deve essere pubblicato sui siti Internet della BCE e delle BCN prima dell’inizio del periodo di mantenimento cui si riferisce la modifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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