Art. 7 · Notifica delle riserve obbligatorie minime

Art. 7

Notifica delle riserve obbligatorie minime

In vigore dal 22 gen 2021
Notifica delle riserve obbligatorie minime 1.   Le BCN determinano la procedura per la notifica delle riserve obbligatorie minime delle singole istituzioni. Tale procedura tiene conto se la BCN competente o l’istituzione abbia calcolato le riserve obbligatorie minime conformemente all’. 2.   Quando la BCN competente calcola le riserve obbligatorie minime di un’istituzione ai sensi del paragrafo 1, si applicano tutte le seguenti disposizioni: a) la BCN competente notifica a tale istituzione l’ammontare delle sue riserve obbligatorie minime almeno tre giorni lavorativi BCN prima dell’inizio del periodo di mantenimento; b) tale istituzione conferma le proprie riserve obbligatorie minime entro l’ultimo giorno lavorativo BCN precedente l’inizio del periodo di mantenimento; c) qualora l’istituzione non abbia fatto seguito alla notifica di cui alla lettera a) entro la fine del giorno lavorativo BCN precedente l’inizio del periodo di mantenimento, la conferma di cui alla lettera b) si considera avvenuta e le riserve obbligatorie minime oggetto di notifica si applicano a tale istituzione per tale periodo di mantenimento. 3.   Quando un’istituzione calcola le proprie riserve obbligatorie minime ai sensi del paragrafo 1, si applicano tutte le seguenti disposizioni: a) tale istituzione notifica alla BCN competente l’ammontare delle proprie riserve obbligatorie minime almeno tre giorni lavorativi BCN prima dell’inizio del periodo di mantenimento; b) la BCN competente conferma le riserve obbligatorie minime di tale istituzione entro l’ultimo giorno lavorativo BCN precedente l’inizio del periodo di mantenimento. c) qualora la BCN competente non risponda alla notifica di cui alla lettera a) entro la fine del giorno lavorativo BCN precedente l’inizio del periodo di mantenimento, la conferma di cui alla lettera b) si considera avvenuta e le riserve obbligatorie minime oggetto di notifica si applicano a tale istituzione per tale periodo di mantenimento. 4.   Ai fini dei paragrafi 2 e 3, la BCN competente può anticipare il termine per la notifica delle riserve obbligatorie minime. 5.   Le BCN possono specificare le condizioni e i termini entro i quali le istituzioni possono sottoporre a revisione l’aggregato soggetto a riserva nonché le riserve obbligatorie minime notificate conformemente al presente articolo. Non sono consentite revisioni una volta avvenuta la conferma delle riserve obbligatorie minime di cui ai paragrafi 2 e 3. 6.   Le BCN competenti pubblicano i calendari recanti i termini per la notifica e la conferma dei dati pertinenti per il calcolo delle riserve obbligatorie minime ai fini dell’attuazione delle procedure di cui al presente articolo. 7.   Nel caso in cui un’istituzione non abbia provveduto alla segnalazione delle informazioni statistiche specificate nel regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), la BCN competente fornisce una stima delle riserve obbligatorie minime di tale istituzione per il periodo di mantenimento in questione sulla base dei dati storici segnalati dall’istituzione e di qualsiasi altra informazione pertinente e notificano all’istituzione l’ammontare delle riserve obbligatorie minime ad essa relativo almeno tre giorni lavorativi BCN precedenti l’inizio di tale periodo di mantenimento.
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