Art. 4 · Esenzioni dagli obblighi di riserva minima

Art. 4

Esenzioni dagli obblighi di riserva minima

In vigore dal 22 gen 2021
Esenzioni dagli obblighi di riserva minima 1.   Le istituzioni sono esentate dagli obblighi di riserva minima di cui all’ qualora sussista una o l’altra delle seguenti condizioni: a) un’autorizzazione di cui all’, lettera a), punto i), sia revocata o fatta oggetto di rinuncia; b) un’istituzione sia sottoposta a una procedura di liquidazione a norma della Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). 2.   La BCE può concedere esenzioni dagli obblighi di riserva minima di cui all’, su richiesta della BCN competente, qualora sussista una delle seguenti condizioni: a) un’istituzione sia soggetta a un provvedimento di risanamento ai sensi della direttiva 2001/24/CE; b) un’istituzione sia soggetta a un ordine di congelamento imposto dall’Unione o da uno Stato membro, o sia soggetta a una misura imposta dall’Unione ai sensi dell’articolo 75 del trattato, che limiti la capacità dell’istituzione di utilizzare i propri fondi; c) l’accesso di tale istituzione alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema sia stato sospeso o escluso dalla BCE e dalle BCN (Eurosistema) ai sensi dell’Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (11); d) non sia opportuno imporre a tale istituzione riserve obbligatorie minime. Ai fini del primo comma, lettera c), quando l’accesso di un’istituzione alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema è ripristinato dal Consiglio direttivo della BCE ai sensi dell’articolo 158 dell’Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), l’esenzione cessa di applicarsi dall’inizio del periodo di mantenimento successivo. 3.   Ai fini della concessione di esenzioni in conformità al paragrafo 2, lettera d), le BCN competenti e la BCE tengono conto di tutti i seguenti elementi: a) che tale istituzione sia autorizzata a perseguire solo obiettivi specifici; b) che a tale istituzione sia fatto divieto di svolgere attività bancaria in concorrenza con altri enti creditizi; c) che tale istituzione sia soggetta all’obbligo giuridico di avere tutti i suoi depositi accantonati per aiuti in favore dello sviluppo regionale e/o internazionale. Ai fini della lettera a), un’istituzione è autorizzata a perseguire obiettivi specifici solo se esercita funzioni specifiche di pubblica amministrazione o se la legge o i regolamenti vietano a tale istituzione di esercitare l’attività di enti creditizi. 4.   Le esenzioni di cui al presente articolo si applicano dall’inizio del periodo di mantenimento in cui si verifica l’evento in questione.
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