Art. 3
Detenzione delle riserve
In vigore dal 22 gen 2021
Detenzione delle riserve
1. Le istituzioni di cui all’ detengono riserve obbligatorie minime, calcolate in conformità all’, nel seguente modo:
a)
la media dei saldi di fine giornata in uno o più conti di riserva nel periodo di mantenimento è pari o superiore all’importo calcolato per tale periodo in conformità all’;
b)
le riserve minime obbligatorie sono detenute su conti di riserva denominati in euro presso le BCN competenti di ciascuno Stato membro dell’area dell’euro in cui sono stabilite;
c)
i conti di regolamento presso le BCN possono essere utilizzati come conti di riserva ai fini del presente regolamento;
d)
i fondi soggetti a restrizioni di natura giuridica, contrattuale, regolamentare o di altro tipo che impediscano all’istituzione di liquidare, trasferire, assegnare o smaltire tali fondi durante il periodo di mantenimento in questione sono esclusi dalle riserve detenute.
Ai fini della lettera d), le istituzioni notificano alla BCN competente le eventuali restrizioni ivi indicate senza indebito ritardo.
2. Se un’istituzione ha più succursali nello stesso Stato membro dell’area dell’euro, si applicano le seguenti disposizioni:
a)
la sede legale o la sede centrale, se situata in tale Stato membro, è responsabile dell’adempimento degli obblighi di riserva minima di cui al presente articolo per le succursali in tale Stato membro;
b)
tale istituzione deve designare una delle sue succursali nello stesso Stato membro ai fini dell’adempimento degli obblighi di riserva minima di cui al presente articolo qualora non abbia né una sede legale né una sede centrale in tale Stato membro;
c)
la BCN competente deve utilizzare tutti i saldi di fine giornata detenuti nei conti di riserva delle succursali di tale istituzione nello stesso Stato membro per valutare se gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, siano stati adempiuti.
3. La Banca centrale europea (BCE) pubblica sul proprio sito Internet i seguenti elenchi di istituzioni:
a)
istituzioni soggette agli obblighi di riserva minima ai sensi del presente regolamento;
b)
istituzioni esenti dagli obblighi di riserva minima ai sensi dell’, escluse le istituzioni di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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