Art. 12 · Fusioni e scissioni

Art. 12

Fusioni e scissioni

In vigore dal 22 gen 2021
Fusioni e scissioni 1.   Nel caso in cui una fusione abbia effetto nel corso di un periodo di mantenimento, si applicano tutte le seguenti disposizioni: a) l’istituzione incorporante deve assumersi gli obblighi dell’istituzione incorporata di cui al presente regolamento; b) le riserve obbligatorie minime dell’istituzione incorporante si riducono in base a ciascuna detrazione forfettaria applicabile ai sensi dell’, paragrafo 2; c) le BCN valutano se le istituzioni soddisfano i requisiti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), tenendo conto delle riserve di fine giornata detenute nei conti di riserva sia delle istituzioni incorporanti sia delle istituzioni incorporate. 2.   Durante il periodo di mantenimento immediatamente successivo al periodo di mantenimento di cui al paragrafo 1 si applicano le seguenti disposizioni: a) alle riserve obbligatorie minime dell’istituzione incorporante si applica, conformemente all’, paragrafo 2, un’unica detrazione forfettaria; b) le riserve obbligatorie minime dell’istituzione incorporante sono calcolate ai fini dell’ sulla base di un aggregato soggetto a riserva composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva delle istituzioni incorporate e dell’istituzione incorporante. Ai fini della lettera b), il calcolo si basa sugli aggregati soggetti a riserva di ciascuna istituzione per il periodo di mantenimento in questione come se la fusione non fosse avvenuta e conformemente alle disposizioni di cui all’allegato III, parte 2, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Il primo comma si applica anche ai periodi di mantenimento successivi in cui sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato III, parte 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). 3.   Nel caso in cui una scissione abbia effetto nel corso di un periodo di mantenimento, si applicano le seguenti disposizioni: a) le istituzioni beneficiarie che siano enti creditizi devono assumersi gli obblighi di cui al presente regolamento dell’istituzione scissa; b) ciascun ente creditizio beneficiario deve assumersi gli obblighi di cui al presente regolamento per la quota di attribuzione dell’aggregato soggetto a riserva dell’istituzione scissa; c) le riserve detenute dall’istituzione scissa sono ripartite tra le istituzioni beneficiarie in modo proporzionale; d) la detrazione forfettaria di cui all’, paragrafo 2, è dedotta dalle riserve obbligatorie minime di ciascuna istituzione beneficiaria. 4.   Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo al periodo di mantenimento in cui la scissione ha effetto e fino a quando le istituzioni beneficiarie non abbiano segnalato i rispettivi aggregati soggetti a riserva conformemente al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) si applicano le disposizioni seguenti: a) ciascuna istituzione beneficiaria deve assumersi gli obblighi di cui al presente regolamento per l’eventuale quota di attribuzione dell’aggregato soggetto a riserva dell’istituzione scissa, se del caso; e b) la detrazione forfettaria di cui all’, paragrafo 2, è dedotta dalle riserve obbligatorie minime di ciascuna istituzione beneficiaria.
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