Art. 10 · Detenzione in via indiretta di riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario

Art. 10

Detenzione in via indiretta di riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario

In vigore dal 22 gen 2021
Detenzione in via indiretta di riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario 1.   Un’istituzione può richiedere alla BCN competente l’autorizzazione a detenere tutte le proprie riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un’istituzione intermediaria se tale istituzione intermediaria: a) risiede nello stesso Stato membro; b) è soggetta agli obblighi di riserva minima; c) generalmente svolge taluni compiti amministrativi (ad esempio la gestione della tesoreria) per tale istituzione, oltre alla detenzione delle riserve obbligatorie minime. 2.   Ai fini del paragrafo 1, quando un’istituzione richiede l’autorizzazione a detenere tutte le sue riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un’istituzione intermediaria, è tenuta a stipulare un accordo a tal fine con tale istituzione intermediaria. Tale accordo specifica come minimo quanto segue: a) se il richiedente desidera avere accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti e alle operazioni di mercato aperto dell’Eurosistema; b) un periodo di preavviso di almeno 12 mesi, fatte salve le disposizioni dell’, paragrafo 7, lettera b). Se un’istituzione dà il preavviso di cui alla lettera b), è tenuta a informarne la BCN competente senza indebito ritardo. 3.   Se la società madre di un gruppo consolida nelle proprie segnalazioni statistiche l’attività delle sue controllate situate nello stesso Stato membro ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), tale società madre può richiedere alla BCN competente l’autorizzazione a detenere le riserve obbligatorie minime del gruppo in qualità di intermediario. 4.   Se una società madre richiede l’autorizzazione a detenere riserve obbligatorie minime del gruppo in qualità di intermediario a norma del paragrafo 3, essa è tenuta a stipulare un accordo con ciascuna istituzione del gruppo per agire in qualità di intermediario. Tali accordi specificano come minimo quanto segue: a) se la società madre o le controllate desiderano avere accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti e alle operazioni di mercato aperto dell’Eurosistema; b) un periodo di preavviso di almeno 12 mesi. 5.   La BCN competente può concedere all’istituzione richiedente l’autorizzazione a detenere riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario, dandone notifica a tale istituzione e all’istituzione intermediaria senza indebito ritardo. Tale autorizzazione è valida dall’inizio del primo periodo di mantenimento successivo alla data in cui l’autorizzazione è concessa e continua ad avere effetto per la durata dell’accordo di cui al paragrafo 2 o 4 o fino alla revoca dell’autorizzazione ai sensi dei paragrafi 7 e 8. Un’autorizzazione a detenere riserve obbligatorie per il tramite di intermediario rilasciata a un’istituzione virtù dell’ del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) si considera concessa in conformità al presente paragrafo ai fini del presente regolamento. 6.   Qualora un’istituzione intermediaria detenga riserve obbligatorie minime per un’altra istituzione ai sensi del presente articolo, essa deve detenerle nei propri conti di riserva in aggiunta alle proprie riserve detenute conformemente al presente regolamento. 7.   La BCE o la BCN competente possono, in qualsiasi momento, revocare l’autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 5 qualora sussista una qualsiasi delle seguenti condizioni: a) una delle parti dell’accordo di cui al paragrafo 2 o 4 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente regolamento; b) una delle parti dell’accordo di cui al paragrafo 2 o 4 chieda tale revoca dell’autorizzazione ai sensi del presente articolo; c) le condizioni relative alla detenzione indiretta di riserve obbligatorie minime esposte al paragrafo 1 non siano più soddisfatte; d) sussistano ragioni prudenziali relativamente all’ente intermediario. 8.   La BCN competente o la BCE valuta, nel determinare se revocare o meno l’autorizzazione ai sensi del paragrafo 7 se: a) le parti abbiano concordato di risolvere l’accordo consensualmente; b) l’istituzione che detiene le proprie riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un intermediario sia in grado di adempiere i propri obblighi di riserva. 9.   Qualora la BCN competente o la BCE revochi l’autorizzazione ai sensi del paragrafo 7, si applicano le seguenti disposizioni: a) la revoca dell’autorizzazione entra in vigore alla fine di un periodo di mantenimento, tranne nei casi in cui l’autorizzazione è revocata ai sensi del paragrafo 7, lettera d); b) qualora l’autorizzazione venga revocata ai sensi del paragrafo 7, lettera d), la revoca ha effetto immediato e il periodo minimo di notifica di cui alla lettera c) del presente paragrafo non si applica c) La BCN competente o la BCE notifica la revoca a entrambe le parti dell’accordo di cui al paragrafo 2 o 4 almeno cinque giorni lavorativi prima della fine del periodo di mantenimento finale al quale si applica l’autorizzazione. 10.   Nel caso in cui la BCE irroghi sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 2532/98, essa può irrogare tali sanzioni all’istituzione intermediaria nonché all’istituzione per la quale detiene le riserve.
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