Art. 9 · Mobulidae

Art. 9

Mobulidae

In vigore dal 20 gen 2021
Mobulidae 1.   È vietato detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere o mettere in vendita parti o carcasse non sezionate di Mobulidae (comprendenti le mante e le mobule) catturate nella zona della convenzione. 2.   Il peschereccio che, nell’ambito di un’operazione di pesca con reti a circuizione, cattura involontariamente e congela un esemplare di Mobulidae lo consegna, intero, alle autorità responsabili presso il punto di sbarco. Gli esemplari di Mobulidae così consegnati non possono essere oggetto di vendita né di baratto, ma possono essere donati a fini di consumo umano domestico. 3.   Le Mobulidae involontariamente catturate sono immediatamente rilasciate indenni, nella misura del possibile, non appena sono individuate all’interno della rete, all’amo o sul ponte. Il rilascio è effettuato in modo da arrecare il minor danno possibile alle Mobulidae catturate, senza compromettere la sicurezza delle persone, conformemente agli orientamenti specificati nell’allegato I della risoluzione C-15-04 dell’IATTC. 4.   Gli Stati membri registrano, anche nel quadro dei programmi di osservazione, il numero degli esemplari di Mobulidae rigettati e rilasciati, indicandone le condizioni (vivi o morti), compresi quelli consegnati di cui al paragrafo 2.
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