Art. 5 · Divieto di pesca in prossimità di boe di raccolta dati

Art. 5

Divieto di pesca in prossimità di boe di raccolta dati

In vigore dal 20 gen 2021
Divieto di pesca in prossimità di boe di raccolta dati 1.   I comandanti delle navi provvedono affinché le loro navi non interagiscano con le boe di raccolta dati presenti nella zona della convenzione. 2.   Nella zona della convenzione è vietato calare attrezzi da pesca entro un miglio nautico da una boa di raccolta dati fissa. 3.   È vietato issare a bordo una boa di raccolta dati, a meno che uno Stato membro, una parte contraente o il proprietario responsabile di tale boa non lo autorizzi specificamente o non ne faccia richiesta. 4.   Se l’attrezzo da pesca si impiglia in una boa di raccolta dati, l’attrezzo da pesca impigliato è rimosso causando il minor numero possibile di danni alla boa. 5.   Per i programmi di ricerca scientifica ufficialmente notificati all’IATTC è possibile utilizzare pescherecci dell’Unione entro un miglio nautico da una boa di raccolta dati, a condizione che tali pescherecci non interagiscano con tale boa o calino un attrezzo da pesca, come previsto ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni

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