Art. 5
Divieto di pesca in prossimità di boe di raccolta dati
In vigore dal 20 gen 2021
Divieto di pesca in prossimità di boe di raccolta dati
1. I comandanti delle navi provvedono affinché le loro navi non interagiscano con le boe di raccolta dati presenti nella zona della convenzione.
2. Nella zona della convenzione è vietato calare attrezzi da pesca entro un miglio nautico da una boa di raccolta dati fissa.
3. È vietato issare a bordo una boa di raccolta dati, a meno che uno Stato membro, una parte contraente o il proprietario responsabile di tale boa non lo autorizzi specificamente o non ne faccia richiesta.
4. Se l’attrezzo da pesca si impiglia in una boa di raccolta dati, l’attrezzo da pesca impigliato è rimosso causando il minor numero possibile di danni alla boa.
5. Per i programmi di ricerca scientifica ufficialmente notificati all’IATTC è possibile utilizzare pescherecci dell’Unione entro un miglio nautico da una boa di raccolta dati, a condizione che tali pescherecci non interagiscano con tale boa o calino un attrezzo da pesca, come previsto ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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