Art. 28 · Potere di modifica

Art. 28

Potere di modifica

In vigore dal 20 gen 2021
Potere di modifica 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alla modifica del presente regolamento, al fine di adeguarlo alle misure adottate dall’IATTC che vincolano l’Unione e i suoi Stati membri, per quanto riguarda: a) il modulo della dichiarazione di trasbordo di cui all’, punto 16); b) il riferimento alla descrizione dei palangari per squali di cui all’, punto 19); c) i periodi di chiusura di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e all’, paragrafo 5; d) i termini per la trasmissione delle informazioni relative ai FAD di cui all’, paragrafo 3; e) le informazioni da raccogliere in caso di operazioni di pesca con i FAD elencate all’, paragrafo 4; f) le disposizioni relative alla progettazione e all’utilizzo dei FAD di cui all’, paragrafo 6; g) i termini per la raccolta dei dati di cui all’, paragrafo 1; h) le zone e le misure di mitigazione per la protezione degli uccelli marini di cui all’, paragrafi 1 e 2; i) la copertura dell’osservatore scientifico pari al 5 % di cui all’, paragrafo 1; j) le informazioni relative al registro regionale delle navi di cui all’, paragrafo 1; k) il riferimento alla tabella per la trasmissione dei dati per i giornali di bordo e i registri di scarico di cui all’, paragrafo 2; l) il riferimento al documento statistico per il tonno obeso di cui all’, paragrafo 1; m) i termini per la trasmissione delle relazioni di cui all’; n) il riferimento alle linee guida sulla mortalità delle tartarughe marine di cui all’, paragrafo 4; o) l’allegato del presente regolamento. 2.   Le modifiche adottate ai sensi del paragrafo 1 si limitano rigorosamente all’attuazione nel diritto dell’Unione di modifiche o di nuove risoluzioni.
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