Art. 28
Potere di modifica
In vigore dal 20 gen 2021
Potere di modifica
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alla modifica del presente regolamento, al fine di adeguarlo alle misure adottate dall’IATTC che vincolano l’Unione e i suoi Stati membri, per quanto riguarda:
a)
il modulo della dichiarazione di trasbordo di cui all’, punto 16);
b)
il riferimento alla descrizione dei palangari per squali di cui all’, punto 19);
c)
i periodi di chiusura di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e all’, paragrafo 5;
d)
i termini per la trasmissione delle informazioni relative ai FAD di cui all’, paragrafo 3;
e)
le informazioni da raccogliere in caso di operazioni di pesca con i FAD elencate all’, paragrafo 4;
f)
le disposizioni relative alla progettazione e all’utilizzo dei FAD di cui all’, paragrafo 6;
g)
i termini per la raccolta dei dati di cui all’, paragrafo 1;
h)
le zone e le misure di mitigazione per la protezione degli uccelli marini di cui all’, paragrafi 1 e 2;
i)
la copertura dell’osservatore scientifico pari al 5 % di cui all’, paragrafo 1;
j)
le informazioni relative al registro regionale delle navi di cui all’, paragrafo 1;
k)
il riferimento alla tabella per la trasmissione dei dati per i giornali di bordo e i registri di scarico di cui all’, paragrafo 2;
l)
il riferimento al documento statistico per il tonno obeso di cui all’, paragrafo 1;
m)
i termini per la trasmissione delle relazioni di cui all’;
n)
il riferimento alle linee guida sulla mortalità delle tartarughe marine di cui all’, paragrafo 4;
o)
l’allegato del presente regolamento.
2. Le modifiche adottate ai sensi del paragrafo 1 si limitano rigorosamente all’attuazione nel diritto dell’Unione di modifiche o di nuove risoluzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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