Art. 27
Riservatezza
In vigore dal 20 gen 2021
Riservatezza
Oltre agli obblighi di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri, i comandanti delle navi e gli osservatori garantiscono il trattamento riservato delle relazioni e dei messaggi elettronici trasmessi e ricevuti dal segretariato dell’IATTC ai sensi dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 5, dell’, paragrafo 8, e dell’, paragrafo 6, del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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