Art. 24
Zona di sovrapposizione
In vigore dal 20 gen 2021
Zona di sovrapposizione
1. Quando svolgono attività di pesca nella zona di sovrapposizione, i pescherecci dell’Unione presenti esclusivamente nel registro dell’IATTC applicano le misure di conservazione e di gestione dell’IATTC.
2. Nel caso in cui una nave sia presente sia nel registro WCPFC che nel registro IATTC, prima che esso inizi la sua attività di pesca nella zona di sovrapposizione lo Stato membro di bandiera notifica alla Commissione in base a quali misure di conservazione e di gestione, adottate dall’uno o dall’altro organismo, la nave battente la sua bandiera opererà nella suddetta zona. La notifica sarà valida per un periodo non inferiore a tre anni.
Storico versioni
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