Art. 23 · Documento statistico per il tonno obeso

Art. 23

Documento statistico per il tonno obeso

In vigore dal 20 gen 2021
Documento statistico per il tonno obeso 1.   Tutti gli esemplari di tonno obeso importati nel territorio dell’Unione sono corredati, a seconda del caso, del documento statistico per il tonno obeso o del certificato di riesportazione per il tonno obeso dell’IATTC (17), a seconda dei casi. Il tonno obeso pescato dai pescherecci con reti a circuizione e dalle tonniere con lenze e canne e destinato principalmente ad essere trasformato dall’industria conserviera non è soggetto a tale obbligo di documentazione statistica. 2.   Il documento statistico dell’IATTC per il tonno obeso è convalidato dalle autorità dello Stato membro di bandiera della nave che ha catturato il tonno. Il certificato di riesportazione dell’IATTC per il tonno obeso è convalidato dalle autorità dello Stato membro che ha riesportato il tonno. 3.   Gli Stati membri che importano il tonno obeso comunicano alla Commissione i dati commerciali raccolti ogni anno dalle rispettive autorità entro il 1o aprile, per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre dell’anno precedente, ed entro il 1o ottobre, per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno dell’anno in corso. La Commissione inoltra senza ritardo le suddette informazioni al segretariato dell’IATTC. 4.   Appena ricevono i dati sulle importazioni di cui al paragrafo 3, gli Stati membri che esportano tonno obeso esaminano i dati commerciali e comunicano alla Commissione l’esito di tale esame. La Commissione inoltra senza ritardo le suddette informazioni al segretariato dell’IATTC. 5.   Gli Stati membri convalidano i documenti statistici in caso di trasbordo in porto da parte di pescherecci con palangari battenti la loro bandiera, qualora il trasbordo sia stato effettuato a norma del presente regolamento e sulla base delle informazioni ottenute tramite il programma di osservazione dell’IATTC. 6.   Gli Stati membri che convalidano un documento statistico in caso di trasbordo effettuato da navi con palangari battenti la loro bandiera provvedono affinché le informazioni siano coerenti con le catture dichiarate da ciascuna nave con palangaro. 7.   Tutti gli esemplari di tonnidi e specie affini e tutti gli squali sbarcati o importati nell’Unione, non trasformati o trasformati a bordo e oggetto di trasbordo sono corredati del modulo IATTC di dichiarazione di trasbordo fino alla prima vendita.
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