Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 20 gen 2021
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione utilizzati o destinati ad essere utilizzati per attività di pesca nella zona alla quale si applica la convenzione. 2.   Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, la sua applicazione non pregiudica i regolamenti in vigore nel settore della pesca, in particolare il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e i regolamenti (CE) n. 1005/2008 (11), (CE) n. 1224/2009 (12) e (CE) n. 1185/2003 (13) del Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:56:oj#art-2